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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10897 del 7 agosto 2001

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10897 del 7 agosto 2001

Testo massima n. 1

L’ordinanza di assegnazione è atto del processo esecutivo nel quale è stata emessa nonché atto conclusivo dello stesso; pertanto i vizi che attengono alla formazione dell’ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell’ambito del quale è stata emessa e non possono essere denunciati con opposizione al precetto che sia stato intimato sulla base dell’ordinanza di assegnazione. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a precetto con cui era stato dedotto che l’ordinanza di assegnazione era stata emessa, nell’ambito di una espropriazione presso terzi, sul falso presupposto che la dichiarazione del terzo fosse stata positiva ].

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