Art. 169 septies – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.

[alert]

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.