14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4491 del 26 marzo 2003
Posted at 17:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di esecuzione forzata, in sede di assegnazione dei crediti ai sensi dell’art. 553 c.p.c. il giudice dell’esecuzione deve disporre l’assegnazione dei crediti risultanti dagli assegni bancari per i quali vi è stata domanda di assegnazione e non può rilevare d’ufficio la prescrizione dell’azione di regresso ex art. 75, primo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 [ c.d. legge sull’assegno bancario ].
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