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Articolo 507 Codice di procedura civile — Forma dell’assegnazione

Articolo 507 Codice di procedura civile — Forma dell’assegnazione

L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [ 509, 590; disp. att. 162 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13112/2017

L’ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo, può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perchè superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto.

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Cass. civ. n. 5845/1981

L’inesistenza giuridica del provvedimento di assegnazione emesso nel corso del procedimento esecutivo — la quale, a differenza della semplice nullità, è deducibile anche dopo la scadenza del termine di cinque giorni fissato dall’art. 617 c.p.c. — ricorre allorché l’atto sia strutturato in modo da non presentare alcuna rispondenza con il modello normativo (artt. 507, 508, 530 e 590 c.p.c.) ed è, pertanto, da escludere nel caso in cui, nonostante la configurabilità di determinate violazioni di legge, sussistano la potestas decidendi dell’organo che ha emesso il provvedimento e la manifestazione di volontà diretta a fargli conseguire gli effetti propri della fattispecie legale.

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Cass. civ. n. 98/1952

Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, adito per l’assegnazione di un credito pignorato, pronuncia detta assegnazione, rigettando «perché defatigatoria» l’eccezione del debitore pignorato diretta a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione, conserva forma e sostanza di ordinanza ex art. 507 c.p.c. e non è soggetta a regolamento di competenza; il provvedimento, infatti, per quanto attiene all’eccezione si esaurisce in una mera constatazione della improponibilità di questa in sede di assegnazione, e della sua inefficacia in astratto a paralizzare l’assegnazione stessa, e non contiene, anche se risulta già instaurata e pendente in altra sede opposizione all’esecuzione, alcuna pronuncia implicita sulla competenza per litispendenza o connessione.

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