Art. 162 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo IV - Del processo di esecuzione > Capo I - Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
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