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Articolo 508 Codice di procedura civile — Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

Articolo 508 Codice di procedura civile — Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione[ 487 ], può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [ 585 2, 586 ].

In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5846/1981

L’assunzione del debito, ex art. 508 c.p.c., da parte dell’assegnatario del bene pignorato non integra un atto esecutivo e, pertanto, in relazione a detta assunzione, ancorché essa sia anteriore al provvedimento di assegnazione, non può trovare applicazione l’art. 2929 c.c., concernente la «nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione».

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Cass. civ. n. 1712/1967

Nel caso che, in un’esecuzione forzata (individuale o concorsuale) su beni immobili gravati da ipoteca, l’aggiudicatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, concordi con il creditore ipotecario l’assunzione del debito verso questi, con le garanzie ad esso inerenti, il debitore resta liberato nei limiti del prezzo di aggiudicazione che l’aggiudicatario, per effetto dell’accordo, è dispensato dal versare (artt. 508, 585 c.p.c.). In tal caso, mentre restano ferme, salvo diverso accordo, le ipoteche gravanti sul bene trasferito fino ad estinzione del credito accollatosi dall’acquirente, le altre garanzie annesse al credito si estinguono, se colui che le ha prestate non consente espressamente di mantenerle (art. 1275 c.c.). La liberazione del debitore e dei garanti, effetto dell’accordo tra aggiudicatario e creditore ipotecario circa l’assunzione del debito e la dispensa dal versamento del prezzo, accordo cui non partecipa il debitore, non può dai detti soggetti, essere ritardata o sospesa né può essere condizionata all’adempimento del debito assunto dall’aggiudicatario. Rispetto all’effetto di liberazione, oltre che del debitore, dei fideiussori, prodotto dal detto accordo non spiega alcun rilievo modificativo la circostanza che, per effetto della surrogazione disposta dall’art. 1949 c.c., titolare del credito ipotecario sui beni poi espropriati sia divenuto il confideiussore solvens. Sotto altro aspetto, in tal modo si attua e si esaurisce la surrogazione a favore del confideiussore solvens, che, nei limiti del risultato utile conseguito con tale surrogazione, è rimborsato di quanto pagato al creditore, onde non ha azione di regresso da esperire contro i confideiussori ex art. 1954 c.c.

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