14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5846 del 5 novembre 1981
Posted at 17:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’assunzione del debito, ex art. 508 c.p.c., da parte dell’assegnatario del bene pignorato non integra un atto esecutivo e, pertanto, in relazione a detta assunzione, ancorché essa sia anteriore al provvedimento di assegnazione, non può trovare applicazione l’art. 2929 c.c., concernente la «nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione».
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