14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 98 del 16 gennaio 1952
Testo massima n. 1
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, adito per l’assegnazione di un credito pignorato, pronuncia detta assegnazione, rigettando «perché defatigatoria» l’eccezione del debitore pignorato diretta a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione, conserva forma e sostanza di ordinanza ex art. 507 c.p.c. e non è soggetta a regolamento di competenza; il provvedimento, infatti, per quanto attiene all’eccezione si esaurisce in una mera constatazione della improponibilità di questa in sede di assegnazione, e della sua inefficacia in astratto a paralizzare l’assegnazione stessa, e non contiene, anche se risulta già instaurata e pendente in altra sede opposizione all’esecuzione, alcuna pronuncia implicita sulla competenza per litispendenza o connessione.
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