17 Mar Articolo 424 Codice di procedura civile — Assistenza del consulente tecnico
Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell’articolo 61 [ disp. att. 145, 146 ] . A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.
Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 19234/2011
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, qualora il dipendente abbia impugnato in sede giudiziale il licenziamento, contestando l’avvenuto superamento del periodo, per essere applicabile nel caso di specie il termine cosiddetto lungo in quanto i giorni di malattia erano riferibili allo stesso episodio morboso (art. 11 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata), grava su di lui l’onere di dimostrare l’assunto, depositando idonea documentazione o anche una perizia stragiudiziale che, pur essendo qualificabile come un semplice mezzo di difesa al pari delle deduzioni e delle argomentazioni dell’avvocato, fa sorgere il potere dovere del giudice di esaminarla, mentre non può ritenersi obbligo del giudice disporre una consulenza di ufficio sulla tipologia della malattia medesima.
Cass. civ. n. 889/1998
Nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, la nomina a consulente tecnico d’ufficio di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, perché le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive, mentre l’obbligo di iscrivere i medici predetti nell’albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale ed assistenziale è rivolto all’organo che presiede alla formazione dell’albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta.
Cass. civ. n. 1115/1993
La consulenza tecnica, quando non sia volta all’accertamento di fatti materiali, ma consista in un’ind agine essenzialmente critica e valutativa, non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, ma serve solo a fornire al giudice argomento alle proprie valutazioni, che rimangono autonome anche quando il giudice si limita ad aderire all’opinione del consulente accogliendone le conclusioni.
Cass. civ. n. 1211/1990
La previsione, da parte dell’art. 146 att. c.p.c., di un albo dei consulenti tecnici (comprendente i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro) per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali tende solo ad agevolare la scelta dell’ausiliare tra professionisti maggiormente esperti, ma non obbliga il giudice del lavoro a scegliere il consulente solo fra tali professionisti, non essendo comminata alcuna nullità per il caso in cui la scelta cada su di un esperto non iscritto nell’albo.
Cass. civ. n. 3647/1989
Nel rito del lavoro, la violazione della norma del terzo comma dell’art. 424 c.p.c., relativa alla non prorogabilità del termine (non superiore a venti giorni) fissato dal giudice per la presentazione della relazione scritta del consulente tecnico, non determina la nullità della consulenza, non essendo tale sanzione specificamente prevista per l’inosservanza del termine predetto, che la legge, con differenza non meramente terminologica, non definisce «perentorio» (art. 153 c.p.c.) ma solo «non prorogabile».
Cass. civ. n. 5702/1985
La consulenza tecnica, quale mezzo di acquisizione di elementi di cognizione utili ai fini del decidere, può essere disposta dal giudice anche d’ufficio senza incontrare limite alcuno nel regime delle preclusioni previsto dal rito del lavoro per l’assunzione dei mezzi istruttori.
Cass. civ. n. 3650/1985
Nel nuovo rito del lavoro — applicabile alle controversie locatizie in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 46 della legge n. 392 del 1978 — la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova che l’attore ha l’onere di indicare specificamente nel ricorso introduttivo — con conseguente preclusione, in mancanza, della richiesta di ammissione nel corso del giudizio — restando affidato al potere discrezionale del giudice, ai sensi dell’art. 424 c.p.c., disporre d’ufficio la consulenza stessa.
Cass. civ. n. 2337/1985
Il termine indicato dall’art. 424 c.p.c. per la presentazione della relazione del consulente tecnico d’ufficio ha carattere ordinatorio, perché, pur assolvendo la funzione di accelerare i tempi di svolgimento del processo, non è comminata per la sua inosservanza alcuna sanzione. Pertanto, il suo mancato rispetto comporta una nullità di ordine relativo, che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., può essere pronunciata soltanto se la parte — nel cui interesse il requisito è stato stabilito — formuli la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione peritale oppure solleciti la sostituzione del consulente tecnico, ai sensi dell’art. 196 c.p.c.
Cass. civ. n. 1198/1985
Ai fini dell’accertamento del diritto a pensione d’invalidità, il giudice del merito, quando si trovi in presenza di due consulenze tecniche, di primo e di secondo grado, contrastanti tra loro, può condividere le conclusioni dell’una o dell’altra, ovvero dissentire da entrambe, ma deve fornire del suo dissenso motivazione adeguata e corretta, valutando ed indicando gli elementi probatori acquisiti, esaminando criticamente ed analiticamente gli argomenti esplicitati nelle relazioni di consulenza e contrapponendo ad essi le considerazioni logiche e giuridiche, idonee a giustificare il proprio convincimento.
Cass. civ. n. 2698/1983
I termini indicati dall’art. 424 c.p.c., per la presentazione della relazione del consulente tecnico d’ufficio, hanno carattere ordinatorio, perché, pur assolvendo la funzione di accelerare i tempi di svolgimento del processo, non è comminata per la loro inosservanza alcuna nullità o decadenza, salvo che il ritardato deposito della relazione stessa non precluda alle parti la tempestiva cognizione della consulenza, pregiudicando i diritti della difesa nel senso di determinare l’impossibilità di controdedurre o discutere su circostanze e valutazioni nella consulenza stessa contenute.
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