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Articolo 423 Codice di procedura civile — Ordinanze per il pagamento di somme

Articolo 423 Codice di procedura civile — Ordinanze per il pagamento di somme

Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate art. 186 bis del c.p.c..

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L’ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20570/2013

Integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il comportamento di un magistrato che abbia omesso di motivare, anche solo in forma succinta (come richiesto dall’art. 134, primo comma, c.p.c.), un’ordinanza di ingiunzione di pagamento di somme non conteste emessa a norma dell’art. 423, secondo comma, c.p.c., privando così le parti della possibilità di cogliere la ragione di fondo che sorregge il provvedimento giurisdizionale, destinato a risolversi nell’espressione di un immotivato comando.

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Cass. civ. n. 11919/1998

Il sistema di preclusioni su cui è fondato il rito del lavoro, tendente a consentire all’attore di conseguire rapidamente il bene della vita reclamato, comporta che divengano incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non sussistono divergente tra le parti, secondo una tendenza generale, volta a favorire la «determinazione del concreto», che trova espressione, in materia di quantificazione di spettanze, nella possibilità per il giudice di disporre, con ordinanza ai sensi dell’art. 423 c.p.c., il pagamento delle somme non contestate; ne consegue che deve ritenersi tardiva e perciò inammissibile in appello qualunque doglianza in ordine ai conteggi relativi a spettanze lavorative, una volta che detti conteggi siano stati accettati in primo grado.

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Cass. civ. n. 9479/1997

L’ordinanza di pagamento delle somme non contestate emessa dal giudice del lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 423 c.p.c. (come pure l’ordinanza di pagamento per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, emessa dallo stesso giudice, a norma del comma successivo) non è suscettibile di appello, trattandosi in entrambi i casi di un provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà (e quindi non assimilabile alla sentenza di condanna generica), non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, non rilevando ai fini della impugnabilità che esso contenga una implicita o esplicita pronunzia sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che tale pronunzia non comporta l’attribuzione di carattere di decisorietà al provvedimento che eventualmente la contenga.

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Cass. civ. n. 880/1989

L’ordinanza con cui il pretore, quale giudice del lavoro, dispone a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 423, secondo comma, c.p.c. il pagamento di somme in favore del lavoratore costituisce un provvedimento giurisdizionale di carattere sommario — destinato ad essere assorbito, ove non revocato, nella sentenza che definisce il giudizio o a divenire inefficace nell’ipotesi di estinzione del processo — che è privo del contenuto sostanziale della sentenza e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, che concerne provvedimenti di carattere decisorio in relazione ai quali l’ordinamento non apporti altri rimedi.

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Cass. civ. n. 10/1986

È inammissibile il regolamento di competenza nei confronti del provvedimento con cui il pretore, adito in funzione di giudice del lavoro, abbia respinto la richiesta di ordinanza di condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme non contestate ovvero già provate (ordinanza prevista dall’art. 423 c.p.c.) e rinvii la causa per l’espletamento o la prosecuzione della prova, atteso che un tale provvedimento non contiene alcuna pronuncia sulla competenza, ma ha funzione meramente ordinatoria del processo.

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Cass. civ. n. 1934/1985

Nel nuovo rito del lavoro, la struttura e la funzione del procedimento interinale di cui all’art. 423 c.p.c. (ordinanze per il pagamento di somme) importano che, quando l’ordinanza contenga la specificazione non solo dell’importo da pagare all’istante, ma anche delle causali dei disposti pagamenti, la revoca della medesima può essere ordinata con la sentenza che decide la causa soltanto se la sentenza stessa dichiari, motivatamente, l’illegittimità del provvedimento provvisorio per mancanza delle condizioni richieste per la sua emissione, mentre nell’opposta ipotesi, non facendosi luogo alla revoca dell’ordinanza, i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla medesima vanno imputati ai crediti in relazione ai quali erano stati interinalmente ordinati.

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