17 Mar Articolo 186 bis Codice di procedura civile — Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite [ 165, 167, 271 c.p.c. ] . Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20789/2017
La revoca dell’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c. – in corso di causa o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la controversia – determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento; conseguentemente, l’eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima “ex tunc”, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa.
Cass. civ. n. 609/1998
L’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 bis c.p.c.) — il cui presupposto di emissione è da escludere nel caso la parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti la proponibilità dell’avversa domanda — spetta alla competenza funzionale del giudice istruttore e perciò non può esser emessa dal giudice della decisione della causa.
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