Avvocato.it

Articolo 186 bis Codice di procedura civile — Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Articolo 186 bis Codice di procedura civile — Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite [ 165, 167, 271 c.p.c. ] . Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.

L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 20789/2017

La revoca dell’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c. – in corso di causa o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la controversia – determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento; conseguentemente, l’eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima “ex tunc”, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 609/1998

L’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 bis c.p.c.) — il cui presupposto di emissione è da escludere nel caso la parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti la proponibilità dell’avversa domanda — spetta alla competenza funzionale del giudice istruttore e perciò non può esser emessa dal giudice della decisione della causa.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze