Art. 186 – Codice di procedura civile – Pronuncia dei provvedimenti

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25713/2024

In tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul Comune, attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell'occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all'esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la contestazione sull'assenza di titolarità della strada in capo al Comune, invero tempestivamente sollevata dall'occupante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).

Cass. civ. n. 5355/2024

L'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato.

Cass. civ. n. 4593/2024

In tema di accertamento del passivo, il credito fondato su ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. successivamente revocata non è suscettibile d'essere ammesso con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, della l.fall., non potendo considerarsi né un credito condizionato né, tanto meno, un credito accertato con sentenza non ancora passata in giudicato al momento dell'apertura della procedura concorsuale.

Cass. civ. n. 24278/2007

In tema di provvedimenti del giudice, con riferimento alla riserva di pronuncia di cui all'art. 186 c.p.c. (nella specie nel corso del procedimento di esecuzione forzata), non costituisce un vincolo all'ambito della decisione da assumersi l'individuazione dell'oggetto della riserva di decisione. Infatti, la suddetta norma riferisce genericamente ai «provvedimenti opportuni» l'oggetto della riserva; inoltre, qualora il giudice estenda l'ambito del provvedimento riservato al di là dell'oggetto della riserva che eventualmente abbia individuato prima di riservarsi, si può porre, avendo egli provveduto oltre quell'oggetto, soltanto un problema di violazione del contraddittorio in danno delle parti, per non avere esse avuto la possibilità di interloquire, e tale violazione andrà fatta valere con i mezzi di tutela eventualmente possibili secondo la natura e lo stato del procedimento. Pertanto, in relazione all'esecuzione forzata, nel caso in cui si configuri la suddetta eventualità, il rimedio da esperire sarà quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre con riferimento all'opposizione all'esecuzione vengono in rilievo i mezzi di tutela normalmente esercitabili in qualsiasi procedimento di cognizione.

Cass. civ. n. 14479/2001

Poiché la disposizione dell'art. 186 c.p.c., che consente al giudice istruttore di riservarsi di pronunciare sulle domande ed eccezioni delle parti, non è applicabile nelle controversie con il rito del lavoro, deve considerarsi pronunciata in udienza l'ordinanza che è stata letta nella medesima udienza di discussione della causa dopo che il collegio, riservandosi di decidere, si è ritirato in camera di consiglio, anche quando, per necessità organizzative, la lettura del dispositivo sia stata effettuata insieme con quella di tutti i dispositivi delle altre cause trattate nella medesima udienza, e non immediatamente dopo la discussione della causa.