17 Mar Articolo 186 Codice di procedura civile — Pronuncia dei provvedimenti
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 24278/2007
In tema di provvedimenti del giudice, con riferimento alla riserva di pronuncia di cui all’art. 186 c.p.c. (nella specie nel corso del procedimento di esecuzione forzata), non costituisce un vincolo all’ambito della decisione da assumersi l’individuazione dell’oggetto della riserva di decisione. Infatti, la suddetta norma riferisce genericamente ai «provvedimenti opportuni» l’oggetto della riserva; inoltre, qualora il giudice estenda l’ambito del provvedimento riservato al di là dell’oggetto della riserva che eventualmente abbia individuato prima di riservarsi, si può porre, avendo egli provveduto oltre quell’oggetto, soltanto un problema di violazione del contraddittorio in danno delle parti, per non avere esse avuto la possibilità di interloquire, e tale violazione andrà fatta valere con i mezzi di tutela eventualmente possibili secondo la natura e lo stato del procedimento. Pertanto, in relazione all’esecuzione forzata, nel caso in cui si configuri la suddetta eventualità, il rimedio da esperire sarà quello dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., mentre con riferimento all’opposizione all’esecuzione vengono in rilievo i mezzi di tutela normalmente esercitabili in qualsiasi procedimento di cognizione.
Cass. civ. n. 14479/2001
Poiché la disposizione dell’art. 186 c.p.c., che consente al giudice istruttore di riservarsi di pronunciare sulle domande ed eccezioni delle parti, non è applicabile nelle controversie con il rito del lavoro, deve considerarsi pronunciata in udienza l’ordinanza che è stata letta nella medesima udienza di discussione della causa dopo che il collegio, riservandosi di decidere, si è ritirato in camera di consiglio, anche quando, per necessità organizzative, la lettura del dispositivo sia stata effettuata insieme con quella di tutti i dispositivi delle altre cause trattate nella medesima udienza, e non immediatamente dopo la discussione della causa.
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