Art. 185 bis – Codice di procedura civile – Proposta di conciliazione del giudice
Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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