14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9479 del 26 settembre 1997
Testo massima n. 1
L’ordinanza di pagamento delle somme non contestate emessa dal giudice del lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 423 c.p.c. [ come pure l’ordinanza di pagamento per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, emessa dallo stesso giudice, a norma del comma successivo ] non è suscettibile di appello, trattandosi in entrambi i casi di un provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà [ e quindi non assimilabile alla sentenza di condanna generica ], non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, non rilevando ai fini della impugnabilità che esso contenga una implicita o esplicita pronunzia sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che tale pronunzia non comporta l’attribuzione di carattere di decisorietà al provvedimento che eventualmente la contenga.
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