14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1934 del 9 marzo 1985
Testo massima n. 1
Nel nuovo rito del lavoro, la struttura e la funzione del procedimento interinale di cui all’art. 423 c.p.c. [ ordinanze per il pagamento di somme ] importano che, quando l’ordinanza contenga la specificazione non solo dell’importo da pagare all’istante, ma anche delle causali dei disposti pagamenti, la revoca della medesima può essere ordinata con la sentenza che decide la causa soltanto se la sentenza stessa dichiari, motivatamente, l’illegittimità del provvedimento provvisorio per mancanza delle condizioni richieste per la sua emissione, mentre nell’opposta ipotesi, non facendosi luogo alla revoca dell’ordinanza, i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla medesima vanno imputati ai crediti in relazione ai quali erano stati interinalmente ordinati.
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