Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 889 del 29 gennaio 1998

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 889 del 29 gennaio 1998

Testo massima n. 1

Nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, la nomina a consulente tecnico d’ufficio di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, perché le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive, mentre l’obbligo di iscrivere i medici predetti nell’albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale ed assistenziale è rivolto all’organo che presiede alla formazione dell’albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze