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Articolo 425 Codice di procedura civile — Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

Articolo 425 Codice di procedura civile — Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18261/2009

Nel rito del lavoro, il contratto collettivo di diritto comune – anche anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – in quanto assumibile quale regola di giudizio, si distingue dai semplici fatti di causa e può essere richiesto, senza preclusione e discrezionalmente, d’ufficio dal giudice alle associazioni sindacali, ai sensi dell’art. 425 quarto comma, c.p.c., restando onere della parte che lamenti il mancato esercizio di detto potere indicare, con il ricorso per cassazione, il momento ed il modo con cui ne abbia sollecitato l’esercizio.

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Cass. civ. n. 11464/2004

Le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell’art. 425 c.p.c., vengono fornite in giudizio dall’associazione sindacale, salva l’ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un’intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice.

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Cass. civ. n. 4572/1995

Al fine di ritenere assolto l’onere incombente sul datore di lavoro di provare l’avvenuta affissione del codice disciplinare, come previsto dall’art. 7 della L. 20 maggio 1970 (applicabile anche ai rapporti di lavoro nautico per quanto attiene alla conoscenza delle norme disciplinari, alla contestazione di addebiti ed all’esercizio del diritto di difesa) non sono utilizzabili né la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali ai sensi dell’art. 425 c.p.c. (nella specie, a chiarimento delle affermazioni circa l’adempimento del detto obbligo resa dal datore di lavoro medesimo nel corso del suo libero interrogatorio) atteso che tali informazioni, pur costituendo sotto un profilo generale fonti di prova, non importano deroga alcuna alle norme comuni circa i limiti derivanti dalla necessità di allegazione dei fatti, né il fatto notorio che, di regola, le organizzazioni sindacali curano l’affissione della normativa disciplinare nei luoghi di lavoro, non trattandosi di circostanza sufficiente ai fini della dimostrazione in concreto dell’adempimento di quell’obbligo.

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Cass. civ. n. 2173/1989

In tema di controversie di lavoro, l’istanza della parte per l’acquisizione di informazioni delle associazioni sindacali — le quali, non hanno valore di prova, costituendo solo elementi utili ad un chiarimento dei termini della controversia — deve contenere l’esatta indicazione dell’associazione cui dette informazioni debbono essere richieste, essendo altresì necessario, qualora l’organizzazione sindacale non risponda per iscritto, che la persona incaricata di renderle oralmente in giudizio sia munita di titolo giustificativo del potere di rappresentanza della organizzazione stessa.

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Cass. civ. n. 1197/1985

In tema d’interpretazione di un contratto collettivo, le informazioni e le osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali (art. 425 c.p.c.) sono utili per la ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale, e, in particolare, per la determinazione dell’oggetto dibattuto fra le parti e della posizione da queste assunta nel corso delle trattative, ma non possono risolversi in valutazioni interpretative riservate al giudice, che deve procedere direttamente all’interpretazione della volontà negoziale — quale obiettivamente manifestatasi nelle clausole contrattuali — in base al prioritario criterio ermeneutico costituito dall’elemento letterale.

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Cass. civ. n. 526/1985

Nel rito del lavoro la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali indicate dalle parti, pur non essendo annoverabile tra i mezzi di prova, costituisce tuttavia un peculiare strumento processuale che consente al giudice di acquisire dati per una migliore comprensione della fattispecie sottoposta al suo esame; pertanto dalle risultanze di tale informazioni il giudice può dedurre argomenti di prova da utilizzare per la formazione del proprio convincimento.

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Cass. civ. n. 51/1985

La parte che, ai sensi dell’art. 425 c.p.c., abbia proposto istanza per l’acquisizione di informazioni ed osservazioni, orali o scritte, del rappresentante dell’associazione sindacale, è tenuta ad indicare specificamente i quesiti cui tali informazioni ed osservazioni debbono riferirsi, essendo ciò necessario affinché il giudice possa valutare la rilevanza o meno dell’oggetto delle medesime e, conseguentemente, disporre motivamente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

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Cass. civ. n. 589/1983

Le informazioni ed osservazioni rese da rappresentanti di associazioni sindacali, pure con riguardo al contenuto ed alla portata di un contratto collettivo, secondo la previsione dell’art. 425 c.p.c., sono soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove, e, pertanto, non possono essere disattese dal giudice del merito senza logica e congrua motivazione. (Nella specie, con riguardo al contratto collettivo del 6 luglio 1977 per i dipendenti dei casinò municipali, si trattava di stabilire se l’art. 19, disciplinante il licenziamento del lavoratore per malattia superante il periodo di comporto, trovasse applicazione retroattiva per fatti verificatisi anteriormente. I rappresentanti sindacali avevano concordemente escluso l’intento di regolamentare periodi di malattia pregressi, e la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che tali dichiarazioni non potessero essere disattese dal giudice del merito in base alla mera ed apodittica affermazione della loro erroneità).

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