14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1197 del 12 febbraio 1985
Testo massima n. 1
In tema d’interpretazione di un contratto collettivo, le informazioni e le osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali [ art. 425 c.p.c. ] sono utili per la ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale, e, in particolare, per la determinazione dell’oggetto dibattuto fra le parti e della posizione da queste assunta nel corso delle trattative, ma non possono risolversi in valutazioni interpretative riservate al giudice, che deve procedere direttamente all’interpretazione della volontà negoziale — quale obiettivamente manifestatasi nelle clausole contrattuali — in base al prioritario criterio ermeneutico costituito dall’elemento letterale.
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