Cass. civ. n. 3647 del 8 agosto 1989
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il consulente tecnico di ufficio abbia compiuto accertamenti senza dare alle parti, nelle forme e nei modi all'uopo previsti, la possibilità di presenziarvi, la violazione del principio del contraddittorio, che inficia la consulenza, si ripercuote sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante ai fini della decisione.
Testo massima n. 2
Nel rito del lavoro, la violazione della norma del terzo comma dell'art. 424 c.p.c., relativa alla non prorogabilità del termine (non superiore a venti giorni) fissato dal giudice per la presentazione della relazione scritta del consulente tecnico, non determina la nullità della consulenza, non essendo tale sanzione specificamente prevista per l'inosservanza del termine predetto, che la legge, con differenza non meramente terminologica, non definisce «perentorio» (art. 153 c.p.c.) ma solo «non prorogabile».