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Articolo 380 bis Codice di procedura civile — Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

Articolo 380 bis Codice di procedura civile — Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17841/2018

In tema di IVA, l’indicazione nella dichiarazione di un credito d’imposta costituisce istanza di rimborso, sicché il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato dal contribuente una volta decorso inutilmente il termine di novanta giorni per la formazione del silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

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Cass. civ. n. 8837/2018

Nel giudizio di cassazione, pur dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 168 del 2016 conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’art. 375 c.p.c.

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Cass. civ. n. 22462/2017

In tema di procedimento di cassazione, ove il ricorso sia stato preliminarmente esaminato dalla sezione prevista dall’art. 376 c.p.c. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., non sussiste la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza, salvo che l’ordinanza di remissione faccia espresso riferimento alla sussistenza dei presupposti – particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare – che, ai sensi dell’art. 375, comma 2, c.p.c., giustificano tale trattazione.

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Cass. civ. n. 6369/2017

La notificazione al difensore del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e della proposta del relatore, ex art. 380 bis c.p.c., ove eseguita successivamente al 15 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del d.m. Giustizia del 19.1.2016), va necessariamente compiuta per via telematica, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, salva la possibilità di procedere secondo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del medesimo art. 16 – e, cioè, mediante deposito presso la cancelleria ovvero ai sensi degli artt. 136, comma 3, e 137 ss. c.p.c. – per il caso di impossibilità, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata.

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Cass. civ. n. 4906/2017

In tema di rito camerale di legittimità di cui all’art. 1 bis della l. n. 197 del 2016, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’ art. 380 bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU.

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