14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 8837 del 10 aprile 2018
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione, pur dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 168 del 2016 conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’art. 375 c.p.c.
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