Cass. civ. n. 22201 del 20 ottobre 2014
Testo massima n. 1
Nell'adunanza camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ. sono inammissibili le memorie presentate a mezzo fax inviato alla cancelleria, atteso che per tali memorie - aventi funzione sostanzialmente omologa rispetto a quelle di cui all'art. 378 cod. proc. civ., per le quali è prescritto il deposito in cancelleria - il secondo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. stabilisce la necessità della "presentazione", con tale espressione dovendosi identificare, in mancanza di diversa precisazione, il deposito in cancelleria, che è il modo normale con cui la parte provvede all'attività diretta a partecipare all'ufficio un atto che le è consentito compiere.