Cass. civ. n. 1015 del 17 gennaio 2011

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 379 c.p.c., in sede di discussione davanti alla Corte di cassazione è consentito alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza; ne consegue che, ove il ricorso sia stato trattato in camera di consiglio con la procedura di cui all'art. 380 bis c.p.c. ed il P.M. si sia limitato a chiedere la conferma della relazione presentata, è precluso alle parti di depositare ulteriori osservazioni scritte.

Normativa correlata