17 Mar Articolo 379 Codice di procedura civile — Discussione
All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.
Non sono ammesse repliche.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 19347/2005
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ove il ricorso avverso la sentenza disciplinare del CSM sia proposto dal magistrato al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 379 c.p.c., là dove, in merito all’ordine di intervento nella discussione nell’udienza del giudizio di cassazione, prevede il potere del P.G. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l’avvocato dell’incolpato ha svolto le proprie difese. Difatti, nei casi in cui il P.M. — pur essendo parte del processo di merito — non è ricorrente, il terzo comma dell’art. 379 c.p.c. non altera in alcun modo l’ordine naturale secondo cui verrebbe data la parola a parti private, giacché alla parte che non ha presentato il ricorso principale (persino ove abbia proposto ricorso incidentale) viene data la parola dopo il ricorrente principale.
Cass. civ. n. 3815/2005
Nell’udienza di discussione dinanzi alla Corte di Cassazione, le brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M., che gli avvocati delle parti possono presentare nella stessa udienza ai sensi dell’art. 379 c.p.c., non possono assumere il contenuto di vere e proprie memorie; queste, se prodotte, quantunque qualificate dalle parti interessate «note di replica» debbono essere considerate inammissibili, perchè non tempestivamente depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Cass. civ. n. 11140/2003
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 379 c.p.c., là dove, in merito all’ordine di intervento nella discussione nell’udienza del giudizio di cassazione avverso la decisione pronunciata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, prevede il potere del procuratore generale di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l’avvocato dell’incolpato ha svolto le proprie difese, e ciò in quanto la norma in oggetto non preclude, nel quadro della generale disciplina del ricorso per cassazione, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa nel contraddittorio di tutte le parti (cfr. Corte cosp, sent. 403 del 1999).
Cass. civ. n. 10576/2003
È inammissibile il documento presentato dalla difesa di parte ricorrente in cassazione, dopo la chiusura della discussione, che, seppure occasionalmente dettato dalle conclusioni del pubblico ministero, contenga deduzioni difensive, che la parte ben avrebbe potuto sviluppare nel ricorso, o, nelle memorie per l’udienza (nella specie si è ritenuta l’inammissibilità del documento intitolato «Lumi d’udienza», che, nel momento in cui sollevava questioni di legittimità costituzionale per l’ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, creava una relazione univoca tra l’interpretazione secondo la Costituzione e l’accoglimento del ricorso, così sviluppando difese nel merito delle questioni di cui la Corte era investita, come strumento indiretto di dissuasione dal rigetto del ricorso, sulle quali la controparte, date le regole processuali, non era posta in grado di replicare.
Cass. civ. n. 18240/2002
La rinuncia alla doglianza proposta con il ricorso è inammissibile dopo la discussione dei motivi di ricorso e non può essere contenuta nelle brevi osservazioni scritte ex art. 379, ultima parte, c.p.c., le quali hanno la finalità di consentire alla parte di portare a conoscenza del collegio le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni e alle richieste del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 9248/2002
È manifestamente infondata la questione d’illegittimità costituzionale della disposizione del terzo comma dell’art. 379 c.p.c., con riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui consente al procuratore generale di prospettare, nel corso della discussione orale, questioni rilevabili d’ufficio non addotte da alcune delle parti nelle precedenti difese.
Cass. civ. n. 14604/2001
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 379, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui consente agli avvocati delle parti di replicare alle conclusioni del pubblico ministero non oralmente ma solo con osservazioni scritte. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, le parti, e perciò anche il pubblico ministero, non possono portare alla cognizione del giudice fatti e motivi nuovi e diversi da quelli già trattati sicché le conclusioni motivate del pubblico ministero, così come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni già assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contradditorio è pienamente rispettato.
Cass. civ. n. 15426/2000
L’art. 379, ultimo comma, c.p.c. consente agli avvocati delle parti di presentare in udienza esclusivamente brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero; non è, quindi, ammissibile la presentazione in udienza di documenti di lunghezza considerevole contenenti non già osservazioni contro il pubblico ministero, bensì argomenti rivolti alla controparte. Attraverso la presentazione di documenti del genere, infatti, si tende in realtà ad eludere il termine fissato dall’art. 378 c.p.c. per la presentazione di «memorie» in cancelleria. (Fattispecie relativa ad un documento formato da sette pagine dattiloscritte presentato in udienza dall’avvocato dei controricorrenti e contenente argomenti rivolti al ricorrente).
Cass. civ. n. 14807/2000
La possibilità di presentare alla Corte di cassazione brevi osservazioni scritte sulle conclusioni rassegnate dal P.G. all’esito della discussione dei difensori (art. 379, comma quarto c.p.c.) vale a garantire che il diritto di difesa delle parti possa adeguatamente dispiegarsi nel giudizio di legittimità in sede civile, senza che, dall’ordine degli interventi orali previsti dal secondo e terzo comma della norma sopra ricordata, possa derivare alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. (Nell’enunciare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, escluso che la decisione della «Camera grande» della Corte europea del 20 febbraio 1999 — secondo la quale l’impossibilità delle parti di replicare alle conclusioni del Pubblico ministero lede la tutela del principio del contraddittorio — potesse spiegare influenza sulla decisione in ordine ad eventuali profili di illegittimità dell’art. 379 comma quarto c.p.c., rilevando, altresì, come la Corte europea si fosse pronunciata con riferimento alle disposizioni che disciplinano il processo dinanzi alla corte di cassazione belga, secondo le quali, dopo l’intervento dei difensori, «il pubblico ministero consegna le sue conclusioni, dopo le quali alcuno scritto sarà più ricevuto», e partecipa alla successiva deliberazione).
Cass. civ. n. 4891/2000
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento dell’art. 24 Cost., dell’art. 379 c.p.c. nella parte in cui prevede che il P.M. sia abilitato a discutere per ultimo, senza aver preventivamente rassegnato le sue conclusioni, con riguardo alla mancata previsione, nel codice di rito, di un tempo minimo ai difensori per le osservazioni scritte prima dell’inizio della camera di consiglio. Il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. non è, infatti, suscettibile di subire menomazione alcuna dalla evidenziata previsione normativa in quanto, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, non è consentito alle parti — e, perciò, anche al pubblico ministero — portare fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati.
Cass. civ. n. 949/1996
È manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 379 c.p.c. — secondo il quale nella discussione avanti alle Sezioni unite in sede di impugnazione delle sentenze disciplinari del CSM il pubblico ministero ha la parola per ultimo — per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, atteso che le osservazioni scritte che le parti possono presentare alla Corte sulle conclusioni del P.M. sono pienamente idonee a portare a conoscenza del collegio giudicante le ragioni del dissenso della difesa rispetto alle argomentazioni ed alle richieste dell’accusa.
Cass. civ. n. 9062/1994
Nel giudizio di cassazione, la facoltà di cui all’ultimo comma dell’art. 379 c.p.c. di presentare nella stessa udienza di discussione brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero deve intendersi attribuita ai soli avvocati che abbiano preso parte alla discussione.
Cass. civ. n. 10578/1990
Con riguardo al giudizio di cassazione, la norma dell’art. 379, terzo comma, c.p.c., che attribuisce al pubblico ministero il diritto di esporre le sue motivate conclusioni dopo l’esposizione delle difese delle parti, manifestamente non è in contrasto con l’art. 24, secondo comma, Cost., atteso che il detto ordine di discussione (giustificato dalla posizione di parte privata propria del ricorrente) non lede il diritto di difesa e tenuto altresì conto delle possibilità degli avvocati delle parti di presentare, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 379, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 1666/1980
Le brevi osservazioni scritte, consentite dall’ultimo comma dell’art. 379 c.p.c., hanno — come le memorie illustrative e la discussione orale — la sola funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi contenuti nel ricorso per cassazione, e pertanto in esse non possono essere proposti nuovi motivi o prospettate nuove questioni.
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