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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9062 del 4 novembre 1994

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9062 del 4 novembre 1994

Testo massima n. 1

Nel giudizio di cassazione, la facoltà di cui all’ultimo comma dell’art. 379 c.p.c. di presentare nella stessa udienza di discussione brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero deve intendersi attribuita ai soli avvocati che abbiano preso parte alla discussione.

Testo massima n. 2

Un contratto di vendita sub condicione può essere ad effetti reali solo nell’ipotesi di condizione risolutiva, poiché se la condizione apposta è sospensiva deve necessariamente qualificarsi obbligatorio, non potendosi subordinare all’avveramento di un evento futuro ed incerto la produzione di quegli effetti traslativi che nei contratti con efficacia reale sono conseguenza immediata del consenso.

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