14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15426 del 4 dicembre 2000
Testo massima n. 1
L’art. 379, ultimo comma, c.p.c. consente agli avvocati delle parti di presentare in udienza esclusivamente brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero; non è, quindi, ammissibile la presentazione in udienza di documenti di lunghezza considerevole contenenti non già osservazioni contro il pubblico ministero, bensì argomenti rivolti alla controparte. Attraverso la presentazione di documenti del genere, infatti, si tende in realtà ad eludere il termine fissato dall’art. 378 c.p.c. per la presentazione di «memorie» in cancelleria. [ Fattispecie relativa ad un documento formato da sette pagine dattiloscritte presentato in udienza dall’avvocato dei controricorrenti e contenente argomenti rivolti al ricorrente ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]