14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 949 del 5 febbraio 1996
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 379 c.p.c. — secondo il quale nella discussione avanti alle Sezioni unite in sede di impugnazione delle sentenze disciplinari del CSM il pubblico ministero ha la parola per ultimo — per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, atteso che le osservazioni scritte che le parti possono presentare alla Corte sulle conclusioni del P.M. sono pienamente idonee a portare a conoscenza del collegio giudicante le ragioni del dissenso della difesa rispetto alle argomentazioni ed alle richieste dell’accusa.
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