Art. 183 quater – Codice di procedura civile – Ordinanza di rigetto della domanda

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Massime correlate

Cass. civ. n. 1036/2019

Nel procedimento ordinario di cognizione, così come l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, simmetricamente è da escludere che le parti abbiano diritto all'immediata fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che l'art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del "se" la causa "sia matura per la decisione" senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi.

Cass. civ. n. 30161/2018

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).

Cass. civ. n. 5539/2004

Nei procedimenti instaurati dopo il 30 aprile 1995, regolati dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non trova più applicazione il principio secondo cui l'inosservanza delle disposizioni che delimitano il momento in cui è possibile produrre in giudizio documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio. Difatti il novellato art. 184 c.p.c. non solo prevede l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto termine, il che vale a sottrarre siffatto termine alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell'art. 153 c.p.c.), come del resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184 bis, che contempla la possibilità di rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile.

Cass. civ. n. 12139/2002

A norma degli artt. 184 c.p.c. e 87 att. c.p.c., disposizioni operanti anche in grado di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., la rimessione della causa al collegio costituisce un limite temporale entro il quale le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti, con la conseguenza che questi, ove successivamente prodotto, non possono essere utilizzati ai fini della decisione; tuttavia, trattandosi di disciplina dettata nell'interesse delle parti, la sua inosservanza deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio, ed in questo caso la parte non può neppure allegare in cassazione la eventuale slealtà processuale della controparte consistente nella tardività della produzione.

Cass. civ. n. 1503/2001

La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 8164/2000

Il giudizio sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti, che il giudice di merito deve compiere (a norma dell'art. 184 c.p.c. nel testo attuale e dell'art. 187 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 1990) prima di decidere sull'ammissione, consta di due valutazioni che, per un verso, non sono entrambe sempre necessarie (atteso che, una volta ritenuta l'inammissibilità della prova richiesta, il giudice non è tenuto, per decidere, a valutarne anche la rilevanza) e, per altro verso, non sono legate in termini di priorità l'una all'altra (nel senso che il giudice debba sempre prima procedere alla valutazione sull'ammissibilità e poi a quella sulla rilevanza), ben potendo il giudizio sulla non ammissibilità essere conseguente alla ritenuta irrilevanza della prova in relazione al thema decidendum.

Cass. civ. n. 7195/2000

Il giudice cui sia stata richiesta l'ammissione di un interrogatorio formale su di una circostanza di fatto rilevante ben può, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dalla legge, negare la richiesta ammissione, ma deve adeguatamente motivare in ordine alle ragioni concrete che nel caso di specie fanno ritenere superflua l'ammissione dell'interrogatorio.

Cass. civ. n. 2935/1998

Il giudice di merito ha il potere-dovere di rilevare i casi di inammissibilità della prova (nella specie, per mancata indicazione delle persone che la parte intende escutere sui capitoli formulati), indipendentemente dall'istanza della parte interessata, fin quando la prova non abbia avuto concreto inizio. Ed infatti, l'art. 184 c.p.c., nello stabilire che il giudice ammette i mezzi di prova se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, gli attribuisce un potere ufficioso di sindacare l'ammissibilità delle stesse.

Cass. civ. n. 3380/1995

La semplice inverosimiglianza o scarsa credibilità di un fatto, in quanto si discosti dall'id quod plerumque accidit, come non può essere ostativa all'ammissione della prova testimoniale, così non può di per sé costituire ragione per disattendere la testimonianza che abbia evidenziato la ricorrenza del fatto medesimo, ove non concorrano altri motivi per escludere l'attendibilità del teste.

Cass. civ. n. 10863/1994

La violazione della regola per la quale la produzione in giudizio di nuovi documenti è consentita alle parti solo fino all'udienza di rimessione della causa al collegio (art. 184 c.p.c., applicabile anche in grado di appello in virtù del richiamo operato dal successivo art. 359, comma 1), rimane sanata, nel caso in cui i documenti siano prodotti dopo tale udienza, qualora la parte controinteressata non sollevi la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio.

Cass. civ. n. 10579/1994

I nuovi documenti presentati dopo la rimessione della causa al collegio dei quali sia fatta menzione nell'indice del fascicolo di parte e nella comparsa conclusionale comunicata alla controparte, devono considerarsi ritualmente introdotti nel processo se la parte avversa non si sia opposta alla loro tardiva produzione.

Cass. civ. n. 9797/1994

Il principio secondo cui la pronuncia che accoglie la domanda deve attuare la legge come se ciò avvenisse nel momento stesso della domanda può affermarsi anche per le istanze istruttorie, sussistendo la medesima esigenza di evitare che il decorso del tempo necessario per pervenire a deciderle ne frustri la concreta utilità.

Cass. civ. n. 896/1987

La irrituale produzione di un documento nel giudizio di merito non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita alla parte interessata nell'udienza immediatamente successiva ad essa, con la conseguenza che, in caso di mancata tempestiva opposizione, il compimento dell'attività irregolare non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità.