14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2935 del 20 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il giudice di merito ha il potere-dovere di rilevare i casi di inammissibilità della prova [ nella specie, per mancata indicazione delle persone che la parte intende escutere sui capitoli formulati ], indipendentemente dall’istanza della parte interessata, fin quando la prova non abbia avuto concreto inizio. Ed infatti, l’art. 184 c.p.c., nello stabilire che il giudice ammette i mezzi di prova se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, gli attribuisce un potere ufficioso di sindacare l’ammissibilità delle stesse.
[adrotate group=”17″]