14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8164 del 15 giugno 2000
Testo massima n. 1
Il giudizio sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti, che il giudice di merito deve compiere [ a norma dell’art. 184 c.p.c. nel testo attuale e dell’art. 187 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 1990 ] prima di decidere sull’ammissione, consta di due valutazioni che, per un verso, non sono entrambe sempre necessarie [ atteso che, una volta ritenuta l’inammissibilità della prova richiesta, il giudice non è tenuto, per decidere, a valutarne anche la rilevanza ] e, per altro verso, non sono legate in termini di priorità l’una all’altra [ nel senso che il giudice debba sempre prima procedere alla valutazione sull’ammissibilità e poi a quella sulla rilevanza ], ben potendo il giudizio sulla non ammissibilità essere conseguente alla ritenuta irrilevanza della prova in relazione al thema decidendum.
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