Cass. civ. n. 10579 del 10 dicembre 1994

Testo massima n. 1


I nuovi documenti presentati dopo la rimessione della causa al collegio dei quali sia fatta menzione nell'indice del fascicolo di parte e nella comparsa conclusionale comunicata alla controparte, devono considerarsi ritualmente introdotti nel processo se la parte avversa non si sia opposta alla loro tardiva produzione.

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