17 Mar Articolo 168 Codice di procedura civile — Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio
All’atto della costituzione dell’attore [ 165 c.p.c. ] o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto [ 166 c.p.c. ], su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [ 38, 71, 72, 80 disp. att. ].
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio [ 36 disp. att. ], nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza [ 126 c.p.c. ], i provvedimenti del giudice, gli atti d’istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [ 72, 73, 76, 89, 96, 111, 123 bis, 126 disp. att. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9921/2011
Quando la costituzione in giudizio abbia luogo senza contestazioni relative al deposito degli atti necessari allo scopo ed all’esistenza e tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti dagli atti.
Cass. civ. n. 13528/2009
I vizi dell’iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, qualora l’errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell’atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l’invalidità dell’iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con cui il giudice di pace aveva deciso la causa nel merito ed escluso la nullità della relativa iscrizione a ruolo, nella cui nota il cognome dell’attore era stato indicato come “Marigliano” anziché “Magliano”, malgrado tale errore non potesse essere conosciuto dalla convenuta, avendo il cancelliere, sull’istanza della stessa, certificato che non risultava iscritta a ruolo alcuna causa proposta dal Magliano nei suoi confronti, così determinando la sua scelta di non costituirsi in giudizio).
Cass. civ. n. 15123/2007
Come rivelano sia la stessa previsione alternativa dell’iscrizione ad iniziativa dell’attore o del convenuto, sia il disposto del secondo comma della norma, là dove fa riferimento alla formazione di un unico fascicolo d’ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali, l’art. 168 c.p.c. consente che, in relazione ad una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l’iscrizione a ruolo, quale atto con cui si determina la presa di contatto con l’ufficio presso il quale viene incardinata. Ne consegue che, qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adìto rilevato l’esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest’ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza, senza che in contrario rilevi che la nullità sia stata provocata dall’omessa attività di controllo del cancelliere, sia stata essa scusabile o meno (posto che una nullità può dipedere anche dal comportamento dell’ufficio) e sia stata o meno indotta in qualche modo da un comportamento di chi abbia proceduto alla prima iscrizione, poiché anche in quest’ultimo caso la nullità è pur sempre da ascrivere alla detta attività del cancelliere (Sulla base di tale principio la Suprema Corte, in un caso in cui era impugnata la sentenza di un giudice di pace su un’opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo dall’opposto e dichiarata improcedibile per mancata costituzione dell’opponente, che aveva proceduto ad una seconda iscrizione a ruolo, senza che la cancelleria rilevasse la pregressa iscrizione dell’opposto, ha cassato con rinvio la sentenza rilevando la nullità del procedimento ed ha disposto che il giudice di rinvio procedesse alla rinnovazione del giudizio considerando l’opponente costituito e prescrivendo: a) che al procedimento fosse riunito ai sensi dell’art. 273 c.p.c l’altro originato dalla seconda iscrizione a ruolo e di esso fosse dichiarata la nullità, ove ancora pendente dinanzi al giudice di rinvio; b) che, ove il procedimento insorto per effetto della seconda iscrizione a ruolo fosse già stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, il giudice di rinvio dovesse rilevare il giudicato; c) che, ove il secondo procedimento pendesse in grado di impugnazione, il giudice dell’impugnazione dovesse dichiararne la nullità, ove gli fosse stata fatta constare la prima iscrizione a ruolo).
In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell’art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell’iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l’inciso «se questi [ scilicet: l’attore ] non si è costituito» si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell’attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all’art. 165 c.p.c. Ne consegue che va, dunque, condivisa l’interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell’attore e ne fa derivare la legittimità dell’iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine, mentre deve disattendersi l’interpretazione che vorrebbe ammissibile una costituzione del convenuto prima della scadenza del termine per la costituzione dell’attore, ma senza che il cancelliere debba provvedere all’iscrizione a ruolo, per il che egli dovrebbe attendere quella scadenza: quest’ultima interpretazione, infatti, non considera che la norma del primo comma dell’art. 168 esige contemporaneità fra prima costituzione ed iscrizione a ruolo (la norma dice «all’atto»). Inoltre, le norme oggi relative al «costo» del processo, cioè quelle del D.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo all’iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l’iscrizione deve avvenire all’atto della costituzione.
Cass. civ. n. 13163/2007
L’applicazione del principio secondo cui i vizi della iscrizione a ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono in ogni caso sanati per raggiungimento dello scopo dell’atto allorquando le altre parti abbiano comunque avuto la possibilità di attuare le loro difese postula che dette parti si siano tutte costituite tempestivamente senza lamentare di aver risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi, se mai, solo a rilevare l’esistenza del vizio dell’iscrizione medesima.
Cass. civ. n. 10876/2007
In caso di smarrimento del fascicolo d’ufficio e di sua ricostruzione mediante riproduzione degli atti del processo, il compimento delle attività processuali in riferimento al fascicolo ricostruito è idoneo ad assicurare la regolare trattazione del processo ed è escluso che il successivo rinvenimento del fascicolo dia luogo a duplicazione dei giudizi, determinandosi soltanto la necessità di una materiale riunione; in mancanza di questa, peraltro, l’attività svolta in riferimento al processo documentato dal fascicolo ricostruito è validamente svolta ed è idonea ad assicurarne la prosecuzione. (Nella specie, smarrito e ricostruito il fascicolo d’ufficio, il G.I. aveva pronunciato ordinanza di cancellazione in relazione alla quale il giudizio era stato tempestivamente riassunto).
Cass. civ. n. 9247/2002
La nota d’iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 att. c.p.c., non ha il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto dell’atto di citazione, a conoscenza del giudice. Pertanto, eventuali irregolarità e la stessa mancanza della nota non incidono sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti.
Cass. civ. n. 10598/2001
Il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l’attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi a condizione tuttavia che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l’omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte.
Cass. civ. n. 9077/2001
L’irritualità, consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell’indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all’atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli salvo che la controparte legittimata a far valere l’irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto.
Cass. civ. n. 4802/2001
La nota di iscrizione a ruolo è un atto che può esser compiuto o dall’attore o dal convenuto, se il primo non si è costituito (art. 168 c.p.c.), che deve contenere l’indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell’udienza fissata per la prima comparizione (art. 71 disp. att. c.p.c.), ed è pertanto un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all’ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare. Quindi, non essendo equiparabile in nessun modo alla comparsa di risposta, se la nota è presentata dal convenuto, questi non ha alcun onere di eccepire con essa l’incompetenza territoriale.
Cass. civ. n. 15188/2000
Qualora, al momento della decisione, il giudice accerti che un documento, pur menzionato nell’indice del fascicolo, non si trova materialmente allegato agli atti, non ha l’obbligo di effettuare ulteriori ricerche, essendo onere di diligenza della parte verificare la presenza in atti della documentazione invocata a sostegno della propria posizione.
Cass. civ. n. 12858/1999
L’accettazione da parte del cancelliere degli atti depositati dalla parte che si costituisce senza l’annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la regolarità degli atti medesimi e quindi anche l’esistenza e la tempestività della procura se il contrario non risulti da altre emergenze processuali.
Cass. civ. n. 9314/1994
In caso di mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio, il giudice, anche a prescindere da ogni istanza delle parti, deve concedere loro un termine per la ricostituzione dello stesso e l’omissione di tale provvedimento si traduce in un vizio della sentenza da farsi valere con l’impugnazione contro la stessa; con la conseguenza che, in ipotesi di ritrovamento del fascicolo in epoca successiva alla sentenza di appello (nella specie, non impugnata per cassazione sul punto della omessa ricostituzione), questa non è suscettibile di revocazione, tenuto conto, altresì, che l’art. 395, n. 3, c.p.c. fa esclusivamente riferimento al ritrovamento di documenti decisivi, non già degli atti di causa (contemplati, invece, nella diversa ipotesi di cui al n. 4 art. citato concernente il cosiddetto errore revocatorio).
Cass. civ. n. 5277/1983
La mancata formale ricostruzione (a mezzo di decreto del capo dell’ufficio giudiziario competente) del fascicolo d’ufficio andato smarrito non determina la nullità del procedimento, non essendo tale sanzione espressamente prevista all’uopo dalla legge, né costituendo il provvedimento formale, con ordine di ricostruzione, un dato imprescindibile del processo, ma restando all’attività dell’organo giudiziario e delle parti di ovviarvi, purché in soddisfazione delle esigenze anche istruttorie del procedimento. (Nella specie, in base all’enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente valida una ricostruzione degli atti mancanti effettuata, ai fini istruttori, sulla base delle risultanze del registro generale (contenente l’iscrizione a ruolo della controversia) e degli atti di parte (contenenti originale della citazione, procura al difensore, copia della comparsa di risposta, con indicazione della procura al procuratore, nonché dei provvedimenti istruttori).
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