14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9314 del 9 novembre 1994
Testo massima n. 1
In caso di mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio, il giudice, anche a prescindere da ogni istanza delle parti, deve concedere loro un termine per la ricostituzione dello stesso e l’omissione di tale provvedimento si traduce in un vizio della sentenza da farsi valere con l’impugnazione contro la stessa; con la conseguenza che, in ipotesi di ritrovamento del fascicolo in epoca successiva alla sentenza di appello [ nella specie, non impugnata per cassazione sul punto della omessa ricostituzione ], questa non è suscettibile di revocazione, tenuto conto, altresì, che l’art. 395, n. 3, c.p.c. fa esclusivamente riferimento al ritrovamento di documenti decisivi, non già degli atti di causa [ contemplati, invece, nella diversa ipotesi di cui al n. 4 art. citato concernente il cosiddetto errore revocatorio ].
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