14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12858 del 19 novembre 1999
Testo massima n. 1
L’accettazione da parte del cancelliere degli atti depositati dalla parte che si costituisce senza l’annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la regolarità degli atti medesimi e quindi anche l’esistenza e la tempestività della procura se il contrario non risulti da altre emergenze processuali.
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Testo massima n. 2
Quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l’esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale.
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