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Articolo 168 bis Codice di procedura civile — Designazione del giudice istruttore

Articolo 168 bis Codice di procedura civile — Designazione del giudice istruttore

Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d’iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

La designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza [ 70 bis disp. att. ] fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17032/2008

Il rinvio d’ufficio dell’udienza, a norma dell’art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell’appello incidentale, poiché l’art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, a norma dell’art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore ; conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all’udienza fissata nell’atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 1402/1996

In base al meccanismo dell’art. 168 bis c.p.c., l’udienza non può essere anticipata rispetto a quella stabilita nell’atto di citazione e i convenuti possono costituirsi sino alla data dell’udienza indicata nella citazione o a quella posteriore dell’udienza determinata a norma del comma quarto art. cit.; con la conseguenza che, l’anticipazione «d’ufficio» dell’udienza — alla quale non ha fatto seguito né la notificazione, né la comunicazione — lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi almeno fino a tali date, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo.

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Cass. civ. n. 1197/1996

Il presidente della corte o del tribunale, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, ha il potere-dovere di assegnare un procedimento civile ad una sezione diversa da quella cui era stato assegnato precedentemente. L’esercizio di tale potere senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 168 bis c.p.c. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell’atto e non è causa di nullità del giudizio e della sentenza.

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Cass. civ. n. 11688/1993

Il presidente del tribunale o della corte, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, è titolare del potere-dovere di sottrarre un procedimento civile alla sezione cui lo aveva precedentemente assegnato e di assegnarlo ad altra sezione dell’ufficio, senza che rilevi in contrario la circostanza che l’art. 168 bis c.p.c. faccia testualmente menzione della sola attività di assegnazione.

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Corte cost. n. 144/1973

Anche le funzioni direttive dei capi degli uffici giudiziari sono state attribuite dalla legge e, quindi, non derogano al principio sancito dall’art. 101 della Costituzione. In conseguenza non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro, di designare per le cause civili il giudice istruttore e, nel caso di tribunale divisi in più sezioni, di assegnarle ad una di esse.

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Cass. civ. n. 3580/1956

La designazione del giudice istruttore, ove avvenga con un provvedimento non formalmente regolare, non può importare nullità del procedimento e della sentenza che lo ha chiuso, quando il provvedimento, sia pure irritualmente emesso abbia ugualmente raggiunto il suo scopo.

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