14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1197 del 16 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Il presidente della corte o del tribunale, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, ha il potere-dovere di assegnare un procedimento civile ad una sezione diversa da quella cui era stato assegnato precedentemente. L’esercizio di tale potere senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 168 bis c.p.c. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell’atto e non è causa di nullità del giudizio e della sentenza.
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