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Articolo 675 Codice di procedura civile — Termine d’efficacia del provvedimento

Articolo 675 Codice di procedura civile — Termine d’efficacia del provvedimento

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4187/2004

Al provvedimento di sequestro giudiziario emesso dal commissario liquidatore degli usi civici devono considerarsi applicabili, non dettando le norme in tema di esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di tale organo (artt. 29, 30, 31 legge n. 1766 del 1927) una disciplina specifica delle misure cautelari, le disposizioni al riguardo poste dal c.p.c.. Ne consegue che, ove il provvedimento di sequestro giudiziario non sia stato attuato entro i 30 giorni dalla pronunzia, l’interessato può chiedere al Commissario di emettere (con decreto) declaratoria di relativa perdita di efficacia, venendo a tale stregua meno l’ostacolo all’esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, costituito dal detto provvedimento di sequestro giudiziario (in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal sequestro, con affidamento del bene ad un custode, e lo spossessamento del detentore – nel caso coincidente con il custode – cui tende l’esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene), atteso che l’affermata prevalenza dell’applicazione ne postula l’effettiva e concreta attuazione; con possibilità di farsi quindi luogo all’esecuzione forzata prima impedita.
La precedente sottoposizione a sequestro giudiziario di un immobile costituisce impedimento all’esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal detto provvedimento cautelare — con affidamento del bene ad un custode — e lo spossessamento del detentore (nel caso coincidente con il custode) cui tende l’esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene. Tale ostacolo viene peraltro meno a seguito di declaratoria giudiziale (su istanza dell’interessato e da adottarsi con decreto) di perdita di efficacia del sequestro per non essere stato esso attuato nei 30 giorni dalla pronunzia ai sensi dell’art. 675 c.p.c., atteso che l’affermata prevalenza dell’applicazione ne postula l’effettiva e concreta attuazione; con conseguente possibilità di farsi quindi luogo all’esecuzione forzata prima impedita.

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Cass. civ. n. 8679/1990

L’art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), tra i quali sono compresi i procedimenti cautelari nella fase sommaria ed esecutiva. L’anzidetta sospensione non si applica, pertanto, al termine di efficacia del sequestro di trenta giorni (decorrenti dalla pronuncia del provvedimento) di cui all’art. 675 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2672/1983

Al fine di evitare l’inefficacia del sequestro, sancita dall’art. 675 c.p.c. ove esso non sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, il sequestrante deve, nel termine suddetto, dare inizio all’esecuzione del sequestro, ma non necessariamente esaurirla, essendogli consentito di completare le operazioni intraprese, o di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela, anche successivamente, fino al momento della chiusura dell’istruttoria del giudizio di convalida; ad escludere l’inefficacia è idoneo anche un atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perché non è stato materialmente possibile apprendere alcun bene, dovendo la convalida essere negata, (per mancanza dell’oggetto materiale della cautela e non per l’inefficacia del provvedimento autorizzatorio) soltanto se tale situazione permanga anche alla data della chiusura dell’istruttoria.

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Cass. civ. n. 1998/1976

Ai sensi dell’art. 675 c.p.c., il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Per indagare sul rispetto o meno di detto termine, nel caso di sequestro giudiziario di bene immobile, deve prendersi in considerazione il giorno dell’accesso «in loco» dell’ufficiale giudiziario procedente, quale momento iniziale delle operazioni esecutive, anche se l’immissione in possesso del custode si verifichi in epoca successiva. Al fine indicato, non può darsi rilievo alla data di notificazione di un eventuale preavviso di rilascio, perché l’art. 677 c.p.c., nel richiamare per l’esecuzione del sequestro giudiziario le norme dettate per l’esecuzione per consegna di rilascio, esclude l’obbligo di preavviso di cui all’art. 608 primo comma c.p.c., e perché comunque, anche nell’ordinaria esecuzione per rilascio, il predetto preavviso non costituisce il primo atto di esecuzione.

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Cass. civ. n. 710/1971

Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 675 c.p.c., per la esecuzione del sequestro decorre dalla emissione del provvedimento (decreto o ordinanza) col quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata.

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Cass. civ. n. 3054/1962

L’ordinanza di sequestro può essere compresa tra i titoli esecutivi di cui all’art. 474 c.p.c., non va, però, munita di formula esecutiva. Legittimato ad agire per l’esecuzione del sequestro è il custode della cosa sequestrata. L’esecuzione del sequestro, già iniziata entro il termine dell’art. 675 c.p.c., può essere continuata anche dopo la scadenza di detto termine.

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