14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4187 del 2 marzo 2004
Testo massima n. 1
Al provvedimento di sequestro giudiziario emesso dal commissario liquidatore degli usi civici devono considerarsi applicabili, non dettando le norme in tema di esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di tale organo [ artt. 29, 30, 31 legge n. 1766 del 1927 ] una disciplina specifica delle misure cautelari, le disposizioni al riguardo poste dal c.p.c.. Ne consegue che, ove il provvedimento di sequestro giudiziario non sia stato attuato entro i 30 giorni dalla pronunzia, l’interessato può chiedere al Commissario di emettere [ con decreto ] declaratoria di relativa perdita di efficacia, venendo a tale stregua meno l’ostacolo all’esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, costituito dal detto provvedimento di sequestro giudiziario [ in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal sequestro, con affidamento del bene ad un custode, e lo spossessamento del detentore – nel caso coincidente con il custode – cui tende l’esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene ], atteso che l’affermata prevalenza dell’applicazione ne postula l’effettiva e concreta attuazione; con possibilità di farsi quindi luogo all’esecuzione forzata prima impedita.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La precedente sottoposizione a sequestro giudiziario di un immobile costituisce impedimento all’esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal detto provvedimento cautelare — con affidamento del bene ad un custode — e lo spossessamento del detentore [ nel caso coincidente con il custode ] cui tende l’esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene. Tale ostacolo viene peraltro meno a seguito di declaratoria giudiziale [ su istanza dell’interessato e da adottarsi con decreto ] di perdita di efficacia del sequestro per non essere stato esso attuato nei 30 giorni dalla pronunzia ai sensi dell’art. 675 c.p.c., atteso che l’affermata prevalenza dell’applicazione ne postula l’effettiva e concreta attuazione; con conseguente possibilità di farsi quindi luogo all’esecuzione forzata prima impedita.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]