Cass. civ. n. 710 del 12 marzo 1971

Testo massima n. 1


Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 675 c.p.c., per la esecuzione del sequestro decorre dalla emissione del provvedimento (decreto o ordinanza) col quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata.

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