Cass. civ. n. 710 del 12 marzo 1971
Testo massima n. 1
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 675 c.p.c., per la esecuzione del sequestro decorre dalla emissione del provvedimento (decreto o ordinanza) col quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata.