14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8679 del 24 agosto 1990
Testo massima n. 1
Il divieto di esecuzione nei giorni festivi, previsto per il sequestro conservativo sui mobili dall’art. 678 c.p.c. che dichiara applicabile le norme del pignoramento [ art. 519, contenente il divieto ], non è previsto dall’art. 677 per l’esecuzione del sequestro giudiziario che rinvia alle disposizioni degli artt. 605 e ss. c.p.c.
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Testo massima n. 2
L’art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario [ R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 ], tra i quali sono compresi i procedimenti cautelari nella fase sommaria ed esecutiva. L’anzidetta sospensione non si applica, pertanto, al termine di efficacia del sequestro di trenta giorni [ decorrenti dalla pronuncia del provvedimento ] di cui all’art. 675 c.p.c.
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