14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1998 del 3 giugno 1976
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 675 c.p.c., il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Per indagare sul rispetto o meno di detto termine, nel caso di sequestro giudiziario di bene immobile, deve prendersi in considerazione il giorno dell’accesso «in loco» dell’ufficiale giudiziario procedente, quale momento iniziale delle operazioni esecutive, anche se l’immissione in possesso del custode si verifichi in epoca successiva. Al fine indicato, non può darsi rilievo alla data di notificazione di un eventuale preavviso di rilascio, perché l’art. 677 c.p.c., nel richiamare per l’esecuzione del sequestro giudiziario le norme dettate per l’esecuzione per consegna di rilascio, esclude l’obbligo di preavviso di cui all’art. 608 primo comma c.p.c., e perché comunque, anche nell’ordinaria esecuzione per rilascio, il predetto preavviso non costituisce il primo atto di esecuzione.
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