17 Mar Articolo 72 Codice di procedura civile — Poteri del pubblico ministero
Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre [ 70 1 ], ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime [ 115, 190 4, 267; disp. att. 2 ].
Negli altri casi di intervento previsti nell’articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’articolo 133.
Restano salve le disposizioni dell’articolo 397.
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2486/2017
Il P.G. presso la Corte di cassazione è legittimato, ai sensi dell’art. 72, comma 5, c.p.c., ad impugnare il provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, dovendo tale facoltà essere esercitata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza, atteso che l’art. 133 c.p.c. non prevede la comunicazione al P.M. presso il giudice “ad quem” (salva l’applicazione del termine breve nel caso in cui detta comunicazione venga comunque effettuata).
Cass. civ. n. 13281/2006
Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del minore ad assumere il cognome del padre che lo ha riconosciuto, il P.M. interviene a pena di nullità, ai sensi dell’art. 70, primo comma, n. 3, c.p.c., trattandosi di controversia in materia di stato, ma non può esercitare l’azione nè proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale, ed essendo esso esercitabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 10273/1996
Nel giudizio per il disconoscimento di paternità, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, ma è sufficiente che intervenga il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in quanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo non è necessaria quando detto organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non sia, tuttavia, titolare il diritto d’impugnazione (sia perché si tratti di cause che non abbia promosso e che non avrebbe potuto proporre, sia perché, comunque, il potere di impugnazione non gli sia attribuito dall’art. 72 c.p.c.).
Cass. civ. n. 7416/1995
Con riguardo ad una causa avente per oggetto la nullità del brevetto per marchio d’impresa, nella quale è obbligatorio l’intervento del P.M., la nullità derivante dalla mancata notifica dell’atto di appello al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata — che è il solo pubblico ministero titolare del potere di impugnare la decisione di primo grado — non è sanata dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la corte d’appello. Quando tale vizio del procedimento emerge nel giudizio di cassazione, il giudice di legittimità deve, anche di ufficio, annullare la pronuncia di secondo grado e rimettere la causa al giudice di appello, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l’omessa integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 6856/1995
Dal disposto dell’art. 70 dell’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 — a norma del quale le funzioni del pubblico ministero presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le corti d’appello sono esercitate da procuratori generali della Repubblica e presso i tribunali da procuratori della Repubblica — deriva che la legittimazione dell’ufficio del pubblico ministero si determina con riferimento al giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale giudice, e che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d’impugnazione, all’ufficio del pubblico ministero funzionante presso il giudice del gravame. Pertanto, salvo deroghe espressamente previste (il ricorso nell’interesse della legge e le impugnazioni nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell’art. 72 c.p.c.), legittimato a proporre l’impugnazione è l’ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se, proposta l’impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame è l’ufficio funzionante presso il giudice dell’impugnazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso una sentenza della corte d’appello in tema di atti dello stato civile).
Cass. civ. n. 8862/1993
A differenza dei procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali il parere del pubblico ministero, cui fa riferimento l’art. 738, secondo comma, c.p.c., è atto doveroso, che non può essere omesso in quanto costituisce elemento essenziale del procedimento, nel processo contenzioso, ove l’art. 72 c.p.c. dispone che il P.M., interveniente nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha i medesimi poteri che competono alla parte, e che lo stesso, negli altri casi di intervento, può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande delle parti, tale organo, malgrado la natura pubblicistica dell’interesse che presiede al suo intervento, è assimilato alle altre parti circa la libertà di far valere i suoi poteri, fino al punto di legittimare il mancato esercizio dei poteri stessi.
Cass. civ. n. 7995/1990
La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, in tanto deve essere fatta al P.M. presso il giudice a quo, in quanto detto organo abbia il potere di impugnativa del provvedimento ed al fine dell’esercizio dell’eventuale impugnazione incidentale. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 72 c.p.c., non è necessaria allorché il gravame sia stato proposto avverso provvedimenti che dichiarino la efficacia in Italia di sentenze straniere rese in cause aventi ad oggetto materie diverse da quella matrimoniale, limitatamente alla quale il n. 4 della citata norma prevede il potere di impugnativa del P.M.
Cass. civ. n. 6324/1990
Anche dopo l’entrata in vigore della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) — il cui art. 5 ha abrogato implicitamente il terzo comma dell’art. 72 c.p.c. senza peraltro incidere sul potere del P.M. d’impugnare le sentenze di delibazione di pronunce di divorzi emesse da giudici stranieri — il P.M. presso la Corte di appello, come può proporre ricorso per cassazione contro le pronunce rese da tale giudice in sede di delibazione di decisioni straniere di divorzio, così, nel caso di impugnazione proposta da altre parti, deve intervenire necessariamente, pena, in caso di mancata notificazione del ricorso per cassazione nei suoi confronti e di mancata integrazione del contraddittorio nel termine all’uopo stabilito dalla Corte di cassazione, l’inammissibilità del ricorso stesso.
Cass. civ. n. 3078/1986
L’integrazione del contraddittorio, in sede d’impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l’intervento, ma bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell’art. 72 c.p.c.), mentre, nelle altre ipotesi (nella specie, giudizio di accertamento della paternità naturale), le funzioni del pubblico ministero, in quanto non includono l’autonoma facoltà di impugnazione, vengono ad identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a questo ultimo (a norma degli artt. 71 c.p.c., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. c.p.c.).
Cass. civ. n. 2367/1985
L’istanza di regolamento di competenza, che venga proposta dal pubblico ministero con ricorso non notificato alle altre parti del procedimento, deve essere dichiarata inammissibile, indipendentemente da ogni questione sulla sussistenza del potere d’impugnativa del P.M., in relazione alla materia, atteso che tale potere, ancorché spettante, resta comunque soggetto alle ordinarie modalità prescritte per l’esercizio del diritto d’impugnazione.
Cass. civ. n. 3149/1983
Il potere d’impugnazione del pubblico ministero, con riguardo ai procedimenti che avrebbe potuto egli stesso promuovere, quale quello per l’adozione da parte del tribunale per i minorenni di provvedimenti riconducibili nella previsione degli artt. 314 comma 6 e 333 c.c., resta soggetto alle forme che la legge stabilisce per le altre parti del processo, e, pertanto, ove si tratti di ricorso per cassazione, non può essere esercitato mediante la mera trasmissione del relativo atto alla cancelleria della Suprema Corte, senza preventiva rituale notificazione alle controparti.
Cass. civ. n. 654/1972
In caso di inattività delle parti private, nelle cause in cui al pubblico ministero è riconosciuto soltanto un potere di intervento, al medesimo non è consentito di chiedere, in via di eccezione, il rigetto della domanda. La differenza che caratterizza la tutela accordata all’interesse pubblico nelle cause che il P.M. sia legittimato a proporre, rispetto a quella per esso prevista nelle cause in cui il medesimo organo debba o possa intervenire, si esprime nella diversa rilevanza accordata a quell’interesse e si riflette nella posizione, e quindi nei poteri, dell’organo che ne è portatore nel giudizio in cui è fatto valere. Mentre il P.M. legittimato a proporre l’azione va senz’altro parificato alle altre parti, per il P.M. interveniente la qualificazione di parte va accettata con limitazioni tali da escludere che ogni volta che la legge faccia genericamente riferimento alle parti, voglia considerare parte anche l’organo pubblico, e deve compiersi invece una indagine caso per caso. Deve escludersi che il P.M. interveniente rientri tra le parti cui si riferiscono gli artt. 309 e 181 c.p.c.; il P.M. interveniente non ha la disponibilità del processo che si riconnette al potere di abbandono per inerzia di cui alle citate disposizioni. Ne consegue che, in assenza delle parti, in un giudizio di delibazione di sentenza di divorzio il giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., senza dare ingresso alla richiesta di accertamento della infondatezza delle pretese avanzate dal P.M. intervenuto.
Cass. civ. n. 605/1960
Il cancelliere non è tenuto a curare la comunicazione del dispositivo della sentenza, prescritta dall’art. 133 c.p.c., all’ufficio del P.M. presso il giudice di grado superiore, che ha facoltà di impugnare la sentenza, a norma dell’art. 72 stesso codice; ma da ciò, peraltro, non deriva che il potere di quest’organo sia confinato nel termine breve dell’impugnazione, una volta che l’art. 327, di portata generale, consente alle parti che non ricevettero comunicazioni e notificazioni, di poter impugnare le sentenze nell’anno della pubblicazione, termine che è a favore anche del P.M. presso il giudice a quo se, per avventura, nessuna comunicazione fosse stata fatta nei suoi confronti. Se poi al procuratore generale presso la corte d’appello o presso la Cassazione venisse data comunicazione di una sentenza di tribunale o, rispettivamente, di appello, è dalla data di comunicazione che comincia a decorrere il termine breve, previsto dall’ultimo comma dell’art. 72 in relazione all’art. 133 c.p.c. La facoltà di proporre impugnazione, prevista nel comma 5 dell’art. 72 del codice di rito, nel nuovo testo di cui alla L. n. 534 del 1950, compete all’ufficio del P.M. presso il giudice ad quem per tutte le cause matrimoniali e non soltanto per quelle nelle quali il P.M. ha legittimazione all’intervento e non all’azione. (Nella specie si trattava di annullamento della trascrizione di un matrimonio canonico).
[adrotate group=”15″]