17 Mar Articolo 397 Codice di procedura civile — Revocazione proponibile dal pubblico ministero
Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
- 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito ;
- 2) quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge .
- 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito ;
- 2) quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6302/2007
I termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità concorrono, unitamente ai casi in cui tale azione è consentita, a definire l’ambito nel quale il disconoscimento di paternità è esperibile e, con esso, a delineare il punto di equilibrio tra verità biologica e certezza dello status come presuntivamente attribuito. E siccome tali termini afferiscono a materia sottratta alla disponibilità delle parti, deve ritenersi frutto di collusione ordita per frodare la legge — con conseguente esperibilità dell’impugnazione per revocazione da parte del P.M. — la sentenza emessa a conclusione di un processo nel quale le parti, d’accordo fra loro, per far apparire tempestiva l’azione di disconoscimento di paternità e per conseguentemente superare la decadenza fissata dall’ordinamento a presidio dell’indisponibilità delle situazioni soggettive coinvolte, abbiano, contrariamente al vero, dedotto che l’acquisizione della conoscenza, da parte del figlio maggiorenne, dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento di paternità è avvenuta nell’anno anteriore alla proposizione dell’azione.
Il P.M. è legittimato ad esperire il rimedio della revocazione di cui all’art. 397, numero 2), c.p.c. indipendentemente da quali siano state le sue conclusioni nel giudizio, nel quale è intervenuto, definito con la sentenza revocanda, e quindi anche quando abbia assunto una posizione processuale favorevole alle conclusioni delle parti, accolte nella medesima sentenza, perché, essendo questa il risultato della sottostante volontà delle parti di realizzare uno scopo non consentito dalla legge attraverso l’artificiosa rappresentazione di una situazione diversa da quella reale, anche il P.M. è da ritenersi vittima della collusione, al pari del giudice contro il quale la frode è in via principale rivolta.
Cass. civ. n. 4780/1991
L’audizione del P.M., richiesta dall’art. 32 della L. 4 maggio 1983, n. 184 per la dichiarazione di efficacia nello Stato, a titolo di affidamento preadottivo, della sentenza di adozione di un minore emessa da un’autorità straniera, è prevista a pena di nullità, il che abilita lo stesso P.M., nell’ipotesi di pronuncia del provvedimento — per il quale è stabilito un procedimento in unico grado — senza che tale audizione sia avvenuta, alla proposizione non del ricorso per cassazione, ma di quello per revocazione ex art. 397 n. 1 c.p.c., a norma dell’ultimo comma dell’art. 72 c.p.c.
Cass. civ. n. 2993/1960
Per la proponibilità della revocazione da parte del pubblico ministero non è necessaria la circostanza di uno dei motivi per i quali la revocazione è consentita alle parti; è necessario e sufficiente, invece, che il pubblico ministero non sia stato sentito nonostante che si versasse in un caso in cui il suo intervento è obbligatorio, ovvero che la sentenza sia l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. Non è indispensabile che il giudice della revocazione, dopo aver conclusa la fase del iudicium rescindens, decida sempre la controversia nel merito, dovendo egli derogare a questa regola quando accerti che tale controversia spetti alla competenza funzionale di altro giudice.
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