14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6302 del 16 marzo 2007
Testo massima n. 1
I termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità concorrono, unitamente ai casi in cui tale azione è consentita, a definire l’ambito nel quale il disconoscimento di paternità è esperibile e, con esso, a delineare il punto di equilibrio tra verità biologica e certezza dello status come presuntivamente attribuito. E siccome tali termini afferiscono a materia sottratta alla disponibilità delle parti, deve ritenersi frutto di collusione ordita per frodare la legge — con conseguente esperibilità dell’impugnazione per revocazione da parte del P.M. — la sentenza emessa a conclusione di un processo nel quale le parti, d’accordo fra loro, per far apparire tempestiva l’azione di disconoscimento di paternità e per conseguentemente superare la decadenza fissata dall’ordinamento a presidio dell’indisponibilità delle situazioni soggettive coinvolte, abbiano, contrariamente al vero, dedotto che l’acquisizione della conoscenza, da parte del figlio maggiorenne, dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento di paternità è avvenuta nell’anno anteriore alla proposizione dell’azione.
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Testo massima n. 2
Il P.M. è legittimato ad esperire il rimedio della revocazione di cui all’art. 397, numero 2 ], c.p.c. indipendentemente da quali siano state le sue conclusioni nel giudizio, nel quale è intervenuto, definito con la sentenza revocanda, e quindi anche quando abbia assunto una posizione processuale favorevole alle conclusioni delle parti, accolte nella medesima sentenza, perché, essendo questa il risultato della sottostante volontà delle parti di realizzare uno scopo non consentito dalla legge attraverso l’artificiosa rappresentazione di una situazione diversa da quella reale, anche il P.M. è da ritenersi vittima della collusione, al pari del giudice contro il quale la frode è in via principale rivolta.
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