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Cassazione civile sentenza n. 2993 del 9 novembre 1960

Cassazione civile sentenza n. 2993 del 9 novembre 1960

Testo massima n. 1

Per la proponibilità della revocazione da parte del pubblico ministero non è necessaria la circostanza di uno dei motivi per i quali la revocazione è consentita alle parti; è necessario e sufficiente, invece, che il pubblico ministero non sia stato sentito nonostante che si versasse in un caso in cui il suo intervento è obbligatorio, ovvero che la sentenza sia l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. Non è indispensabile che il giudice della revocazione, dopo aver conclusa la fase del iudicium rescindens, decida sempre la controversia nel merito, dovendo egli derogare a questa regola quando accerti che tale controversia spetti alla competenza funzionale di altro giudice.

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