Art. 73 – Codice di procedura civile – Astensione del pubblico ministero
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente Codice relative all'astensione dei giudici [51], ma non quelle relative alla ricusazione[52].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11431/2010
È configurabile l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.l.vo 23 febbraio 2006 n. 109 (consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi previsti dalla legge) pure a carico del magistrato del P.M., benché per esso sia prevista solo la facoltà di astenersi, in quanto anche per il P.M. sussiste il dovere di valutare, nell'esercizio delle sue funzioni, le ragioni di grave convenienza per non trattare cause in cui egli o suoi stretti congiunti abbiano interessi e quello di astenersi nel caso di verificata esistenza di tali ragioni, con particolare riguardo a interessi propri o personali dello stesso magistrato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la violazione disciplinare nel fatto di magistrati del P.M. che abbiano avviato un procedimento penale nei confronti di colleghi in servizio presso la Procura della Repubblica di altra sede giudiziaria i quali avevano disposto il sequestro probatorio di atti di procedimento penale pendente dinanzi ai primi).
Cass. civ. n. 2647/1961
Se la mancata astensione del giudice nei casi indicati nell'art. 51 c.p.c. non dà luogo a nullità, ma concede solo alle parti la facoltà di ricusarlo, a maggior ragione si deve escludere ogni ragione di nullità quando a non astenersi, a norma del predetto articolo in relazione all'art. 73 stesso codice, sia stato un magistrato del P.M., nei confronti del quale non è neppure consentita la ricusazione.