Cass. civ. n. 2647 del 11 novembre 1961
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Se la mancata astensione del giudice nei casi indicati nell'art. 51 c.p.c. non dà luogo a nullità, ma concede solo alle parti la facoltà di ricusarlo, a maggior ragione si deve escludere ogni ragione di nullità quando a non astenersi, a norma del predetto articolo in relazione all'art. 73 stesso codice, sia stato un magistrato del P.M., nei confronti del quale non è neppure consentita la ricusazione.