Cass. civ. n. 2367 del 10 aprile 1985

Testo massima n. 1


L'istanza di regolamento di competenza, che venga proposta dal pubblico ministero con ricorso non notificato alle altre parti del procedimento, deve essere dichiarata inammissibile, indipendentemente da ogni questione sulla sussistenza del potere d'impugnativa del P.M., in relazione alla materia, atteso che tale potere, ancorché spettante, resta comunque soggetto alle ordinarie modalità prescritte per l'esercizio del diritto d'impugnazione.

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