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Articolo 267 Codice di procedura civile — Costituzione del terzo interveniente

Articolo 267 Codice di procedura civile — Costituzione del terzo interveniente

Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9903/1998

L’irregolarità consistente nella mancata comunicazione a cura della cancelleria alle parti già costituite dell’avvenuto intervento in causa di terzi, prescritta dall’art. 267, comma 2, c.p.c., non importa nullità dell’intervento stesso, se ciò nonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio tra le parti.

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Cass. civ. n. 3905/1995

Il terzo, che intende intervenire nel giudizio, deve costituirsi con la comparsa prevista dall’art. 267 c.p.c., che può presentare in udienza o depositare in cancelleria. Nella prima ipotesi il contraddittorio con le parti si instaura immediatamente nella stessa udienza di costituzione dell’interventore volontario; nella seconda, il momento della costituzione del contraddittorio è posticipato, nei confronti delle parti costituite, alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi del comma 2 dell’art. 267 sopracitato, ovvero, mancando tale comunicazione, nell’udienza già fissata; nei confronti delle parti contumaci, all’atto della notifica della comparsa d’intervento contenente la domanda contro la stessa proposta.

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Cass. civ. n. 1104/1985

La comparsa d’intervento, sia autonomo che adesivo, che contenga conclusioni anche nei confronti di una parte rimasta contumace, deve essere notificata a quest’ultima, ai sensi dell’art. 292 c.p.c. L’omissione di detta notificazione, peraltro, in applicazione dei principi generali fissati dall’art. 156 c.p.c., non spiega effetti invalidanti sull’intervento, quando risulti comunque assicurato il contraddittorio con la parte contumace, come quando questa si sia successivamente costituita, ovvero quando l’interventore abbia provveduto a rinnovare la comparsa d’intervento, notificandola regolarmente.

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Cass. civ. n. 3692/1984

L’ammissibilità dell’intervento del terzo nella nuova fase innanzi all’istruttore, che sia riaperta da un provvedimento di natura esclusivamente istruttoria o anche da provvedimenti diversi, deve essere accertata di volta in volta in relazione alla specifica vicenda processuale, e specie in ipotesi di pronuncia di una sentenza non definitiva, considerando quindi soprattutto il contenuto della pronuncia già emessa e la natura e l’ambito delle richieste dell’interventore, cui non è dato di proporre domande tendenti a modificare detta pronuncia. Pertanto, nel caso in cui la sentenza non definitiva abbia pronunciato la condanna generica del convenuto al risarcimento dei danni patiti, in un incidente stradale, dal proprietario di un autoveicolo, è ammissibile, nella successiva fase del giudizio concernente la liquidazione di tali danni, l’intervento, adesivo autonomo, dell’Inail, diretto ad ottenere in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 1916 c.c., il rimborso — alla stregua della già affermata responsabilità del convenuto e nell’ambito della percentuale di colpa già attribuita al medesimo — delle somme da esso istituto erogate anche se in favore degli autisti del veicolo dell’attore, rimasti infortunati nel medesimo incidente.

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Cass. civ. n. 5311/1978

Colui che interviene volontariamente nel giudizio deve osservare le forme di cui all’art. 267 c.p.c. L’inosservanza di queste forme non comporta, tuttavia, la nullità dell’intervento, se sia stata egualmente raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio alle parti interessate. (Nella specie, una persona aveva ottenuto, insieme ad altra, un decreto ingiuntivo ed, essendo stata proposta opposizione dall’ingiunto soltanto contro l’altro intimante, si era nondimeno costituita nel relativo giudizio, con la stessa comparsa di risposta, in cui si era definita «convenuta». La corte ha confermato la sentenza del merito, che aveva ritenuto valida detta costituzione, enunciando il principio di cui in massima).

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Cass. civ. n. 765/1976

L’inosservanza da parte dell’interveniente delle forme prescritte dall’art. 267 c.p.c. non importa la nullità dell’intervento, se, nonostante il vizio di forma, sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio delle parti interessate.

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