Cass. civ. n. 765 del 6 marzo 1976
Testo massima n. 1
L'inosservanza da parte dell'interveniente delle forme prescritte dall'art. 267 c.p.c. non importa la nullità dell'intervento, se, nonostante il vizio di forma, sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio delle parti interessate.